Ed ecco che, in questi casi, entra in gioco quanto previsto dall’art. 38 Cost.; i soggetti che, senza colpa alcuna, non possono lavorare, devono comunque inserirsi nel tessuto sociale e vivere un’esistenza dignitosa.
L’articolo in esame è composto da cinque commi.
Il comma che apre la disposizione prevede che: “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”; qui troviamo il principio della solidarietà generale, in cui lo Stato, in situazioni di necessità, deve salvaguardare la dignità umana, garantendo a tutti i consociati gli strumenti per vivere, in modo da tutelare la salute e rimuovere tutti quegli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la sua effettiva partecipazione alla vita pubblica. Ogni cittadino, pertanto, deve vivere dignitosamente e partecipare, senza discriminazioni (nel caso di specie, economiche), alla vita attiva del Paese. Tutto ciò è garantito da un sistema di assistenza sociale, in cui è lo Stato a farsi carico di assicurare un adeguato tenore di vita anche a chi è titolare di un reddito inferiore ad una certa soglia e non può procurarsi altre entrate, aiutandolo economicamente.
Il secondo comma sostiene: “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. Tale comma si occupa della previdenza, ossia la tutela di particolari categorie di lavoratori. Ciò si sostanzia in prestazioni economiche e sanitarie per tutelare, oltre che dai rischi lavorativi (infortuni sul lavoro), anche da eventi naturali (vecchiaia). Tali esigenze vengono soddisfatte attraverso l’erogazione di indennità, pensioni e sussidi che possono essere a carico dello Stato o del datore di lavoro e che possono essere integrate anche dal sistema di previdenza privatistico.
L’art. 38, al suo secondo capoverso, precisa che: “gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”. Per gli inabili ed i minorati, lo “Statuto” prevede che, nonostante la loro condizione di svantaggio, questi abbiano diritto all’insegnamento di sostegno (ambito scolastico), mediante l’assegnazione di un insegnante di sostegno con lo scopo di favorirne l’inclusione e l’apprendimento, ed all’avviamento professionale (ambito lavorativo), con la previsione che ogni datore di lavoro abbia l’obbligo di dotarsi all’interno della propria azienda di un numero variabile di dipendenti disabili, a seconda del numero di lavoratori totali.
“Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”, ciò è specificato dal quarto comma, dell’art. 38 Cost., in cui si prevede che le funzioni assistenziali e previdenziali siano attribuite ad organi a ciò deputati. Possiamo ricordare l’INPS e l’INAIL. L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), si occupa della tutela previdenziale (pensioni), al quale devono essere obbligatoriamente iscritti tutti i lavoratori. Il secondo istituto, vale a dire l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione conto gli Infortuni sul Lavoro), è un ente pubblico che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L’ultimo comma, il quinto, dispone che: “l’assistenza privata è libera”. Le forme previdenziali ed assistenziali possono essere effettuate anche da soggetti privati (associazioni, cooperative ed istituti di patronato). Negli ultimi anni, soprattutto a causa della scarsità di risorse pubbliche, tali forme di assistenza stanno via via aumentando.
In definitiva possiamo dire che l’art. 38 Cost. si occupa del cosiddetto “Welfare State”, vale a dire del modello di Stato che assume la responsabilità del benessere sociale dei suoi cittadini attraverso la fornitura di una serie di servizi e benefici sociali, con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze sociali ed assicurare un livello minimo di benessere per tutti i cittadini.
- 5 Febbraio 2025 -