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L’ora Legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

Il Titolo III, “Parte Prima”, della nostra Carta Costituzionale disciplina i rapporti economici, ragione per cui tale sezione viene definita “Costituzione economica”.
Tempo di lettura: 2 minuti

L’articolo che apre questo “Titolo” è il trentacinquesimo, che, nei suoi quattro commi, tutela il lavoro.
“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero”.
Il primo comma ha natura programmatica, sancendo la tutela del lavoro in tutte le sue forme. La tutela cui fa riferimento l’art. 35, a differenza dell’art. 4, non è il diritto all’occupazione, bensì alle condizioni materiali e concrete di lavoro, alle modalità ed ai luoghi in cui esso si svolge, alla retribuzione, alle prospettive di carriera. Ne deriva, perciò, l’obbligo, nel caso di un rapporto di lavoro subordinato, in capo al datore di lavoro, di ricorrere all’utilizzo di tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei propri lavoratori dipendenti. La norma, infatti, facendo riferimento al lavoro in generale, si riferisce non solo a quello dipendente, ma anche al lavoro autonomo ed imprenditoriale.
In tema di formazione (secondo comma dell’articolo esaminato), il lavoro viene pensato non come qualcosa di statico/fermo, bensì dinamico ed al passo con i tempi. I Padri Costituenti hanno affermato un vero e proprio diritto alla carriera, attuato successivamente mediante norme che prevedono la formazione obbligatoria dei lavoratori. La formazione, tuttavia, non deve essere vista solo in un’ottica individualista (nell’interesse del lavoratore), ma anche e soprattutto in considerazione della società, dato che il lavoro deve comunque tendere al bene comune. L’esempio più lampante può riguardare la formazione in campo medico, dove, grazie al progresso ed alla tecnologia, si è arrivati ad un miglioramento della salute degli individui.
Anche l’art. 35 Cost., al suo terzo comma, si apre alla dimensione transnazionale, salvaguardando il lavoro in modo più ampio, rispetto a quanto avveniva in epoca fascista. La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea tiene in grande considerazione il lavoro, in particolar modo per ciò che concerne la tutela per i licenziamenti ingiustificati e per le condizioni lavorative.
La protezione sovranazionale dei diritti dei lavoratori trova, inoltre, la sua più rilevante base giuridica nelle convenzioni promosse dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, garantita dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il comma che chiude l’articolo, cioè il quarto, afferma il diritto di emigrare per cercare occupazione, salvo quanto può prevedere la legislazione ordinaria nell’interesse generale del Paese. Del resto è assolutamente impensabile che lo Stato possa garantire un impiego per tutti i suoi cittadini. Si dispone, pertanto, la volontà di difendere il lavoro dei cittadini italiani svolto all’estero, attraverso la firma di patti in grado di garantire ai lavoratori italiani una retribuzione e delle garanzie di pari grado rispetto ai cittadini dei Paesi in cui operano.

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