
L’art. 26 Cost. si occupa proprio dell’estradizione, vale a dire dello strumento di cooperazione internazionale che consiste nella consegna da parte di un Paese di un soggetto accusato o condannato, ad un altro Stato, allo scopo di essere sottoposto a processo (estradizione processuale) o all’esecuzione della pena (estradizione esecutiva).
L’estradizione può essere definita attiva o passiva. È attiva, ove lo Stato presenti domanda di estradizione e quindi di consegna del soggetto agente; mentre ci troviamo nel caso dell’estradizione passiva qualora uno Stato consegna un individuo presente sul suo territorio ad un altro Stato.
L’articolo in questione è composto da due commi. Il primo statuisce che: “l’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali”. L’estradizione, pertanto, non è automatica, ma necessita di una convenzione internazionale stretta fra gli Stati interessati. Viene, dunque, prevista una condizione di reciprocità: uno Stato può chiedere ad un altro Paese la consegna di un cittadino solo se anche quest’ultimo è disponibile a fare altrettanto. Altro importante tassello è quello riguardante la natura del reato posto in essere, che deve essere considerato illecito da entrambi gli ordinamenti statuali, anche se non punito con la medesima sanzione.
Il secondo ed ultimo comma prevede che: “non può in alcun caso essere ammessa per reati politici”. Per delitto politico s’intende quello che viene perseguito in base a discriminatorie finalità politiche. Per questo tipo di delitti l’estradizione è sempre vietata, per evitare che un soggetto che si sia opposto ad un regime non democratico possa essere per questo estradato e punito nel Paese che contesta.
Nel contesto europeo, l’estradizione è stata sostituita da un altro strumento, ossia dal mandato di arresto europeo (MAE), documento grazie al quale un Paese membro, richiede ad altro Stato dell’Unione Europea di attestare e consegnare persone ricercate, eludendo le notevoli lungaggini del procedimento di estradizione.
Il fine, dunque, dell’art. 26 Cost. è quello di tutelare il singolo e le sue libertà, garantendo non solo i cittadini ma anche gli stranieri.