Il tema della tutela dei lavoratori nel contesto delle malattie e dell’inabilità lavorativa è sempre di grande attualità ed importanza. Recentemente, si è posto l’accento su un caso emblematico che riguarda un dipendente pubblico dichiarato permanentemente inidoneo a qualsiasi lavoro proficuo a seguito di una valutazione medica. Il quesito sollevato da un Comune riguarda l’obbligatorietà della corresponsione dell’indennità di mancato preavviso, in conformità con l’articolo 2, comma 12, della legge 335/1995 e le successive delibere e contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).
Il caso in esame si inserisce in un contesto più ampio di tutela dei diritti dei lavoratori, sottolineando l’importanza di garantire adeguate protezioni a coloro che si trovano in condizioni di vulnerabilità a causa di problemi di salute. È fondamentale che le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati adottino un approccio responsabile e conforme alle normative vigenti per assicurare che i diritti dei lavoratori siano sempre rispettati.
In sintesi, il caso solleva questioni significative sulla tutela dei lavoratori inabile e sull’importanza di garantire che le norme relative all’indennità di mancato preavviso siano applicate correttamente. Sottolinea l’essenziale equilibrio tra i diritti dei lavoratori e le necessità operative delle amministrazioni, enfatizzando l’importanza di un approccio equo e conforme alla legge in tutte le situazioni lavorative.
La normativa in questione, inclusa l’introduzione del comma 4 bis all’art. 21 del CCNL del 6.7.1995 da parte dell’art. 13 del CCNL del 5.10.2001 enti locali, prevede che in casi di dichiarata inidoneità permanente del dipendente, l’Ente possa risolvere il rapporto di lavoro, dovendo però corrispondere al dipendente un’indennità sostitutiva del preavviso. Questo provvedimento si basa sul riconoscimento che non sarebbe giustificabile mantenere in servizio un lavoratore assolutamente e permanentemente inidoneo a qualsiasi attività lavorativa, per ragioni di salute.
Inoltre, il principio sostenuto dall’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) conferma che l’indennità sostitutiva del preavviso è sempre dovuta in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro per causa di malattia, incluso dunque anche quando il rapporto si conclude per una dichiarazione di assoluta e permanente inabilità, tale normativa si applica al pubblico impiego ed ovviamente va estesa anche al personale della scuola.
L’ indennità sostitutiva di preavviso si calcola sulla base della retribuzione e compensi a carattere continuativo che normalmente il lavoratore percepisce al momento dell’interruzione del rapporto di lavoro ed è calcolata sulla media degli ultimi tre anni, ed è pari di norma a 4 mensilità incluso il rateo della 13^ mensilità, va richiesta al datore di lavoro entro 5 anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro.
Invece per quanto concerne al rapporto di lavoro privato nelle retribuzioni di riferimento, ai fini del calcolo devono essere considerati le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, le indennità sostitutive di mensa e di alloggio, gli aumenti contrattuali, gli scatti di anzianità e ogni altro compenso di carattere continuativo, esclusi i rimborsi spese.
l’istituto dell’indennità di mancato preavviso è previsto dai CCNL, inoltre, trova riferimento e fondamento nel codice civile (art. 2110 e art. 2118).
Si evidenzia inoltre che nei casi di cessazioni dal servizio derivanti da invalidità, per le quali gli interessati si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, si ha il diritto alla pensione di inabilità se è maturata almeno un’anzianità minima contributiva di anni 15.
Avv. Antonino Di Giacomo e Avv. Stefano Di Giacomo