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Ragusa. Regolamentazione della balneazione e prevenzione incendi, emanate ordinanze

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Ragusa – Con ordinanza sindacale n.351 del 17 aprile 2025 è stato disposto il divieto di balneazione, che vieta la balneazione in alcuni tratti di costa ricadenti in territorio del Comune di Ragusa per motivi di salute pubblica e ambientale.
I tratti interessati sono:
1. Foce del fiume Ippari (175 metri) per inquinamento;
2. Porto di Marina di Ragusa (630 metri) per altri motivi;
3. Macchia Foresta del Fiume Irminio (2.300 metri) per protezione dell’ecosistema ambientale.
Il divieto è valido dal 1° maggio al 31 ottobre 2025.

Inoltre con ordinanza n.352 del 17 aprile 2025, finalizzata a prevenire gli incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale nel territorio comunale durante la stagione estiva (15 maggio – 31 ottobre 2025) è stato disposto il divieto di:
1. accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli, fumare e gettare mozziconi di sigarette in aree boschive o incolte;
2. bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature o giardinaggio in aree boschive o incolte:
3. lasciare ammucchiati rifiuti o residui erbacei vicino a boschi o terreni incolti.
Inoltre è fatto obbligo per i proprietari di fondi di:
1. provvedere alla costante pulizia dei terreni e asportazione di sterpaglie, rovi e vegetazione secca;
2. tenere i terreni sgombri da materiali combustibili per una fascia di 20 metri dalla scarpata stradale;
3. eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati e ai confini di proprietà per una fascia di rispetto di 10 metri.

La combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture è consentita solo in aree distanti da zone cespugliate o arboree, in piccoli cumuli e nelle prime ore della giornata, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente.
Le violazioni alle disposizioni dell’ordinanza saranno sanzionate con sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00. Nel caso di procurato incendio, sarà applicata una sanzione amministrativa da € 5.000,00 a € 50.000,00, oltre alle sanzioni penali previste dal Codice Penale.

 

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