
Ragusa – A quasi sette anni da quel tragico 5 agosto 2018, il Tribunale di Ragusa ha emesso la sentenza di primo grado nel processo che vedeva imputato C.G., 33 anni, modicano, per omicidio stradale con l’aggravante della fuga. L’uomo è stato condannato a due anni di reclusione con sospensione condizionale della pena, in un verdetto che riconosce la sua responsabilità, ma la attenua alla luce delle particolari circostanze del caso.
La vicenda risale a quella notte di fine estate quando una giovane donna rumena, dopo essere scesa dall’auto sulla quale viaggiava per una breve sosta lungo la Statale 115 che collega Modica a Ragusa, decise di incamminarsi a piedi nella completa oscurità.
Poco dopo, sopraggiungeva nell’opposto senso di marcia l’auto condotta da C.G., diretto da Ragusa verso Modica. L’imputato ha raccontato in aula di aver visto i fari abbaglianti intermittenti di un’auto proveniente in senso contrario e di aver subito sentito un urto “strisciante” sulla parte anteriore laterale della sua vettura, in corrispondenza dello specchietto retrovisore, che si ruppe. Preso dal timore di una possibile rapina, il giovane si allontanò dal luogo dell’impatto, facendo rientro a Modica.
Solo alcune ore più tardi, appresa la notizia di un grave incidente e del ricovero in prognosi riservata di una giovane donna presso l’ospedale di Ragusa, C.G. si presentò spontaneamente al commissariato di polizia per chiarire la sua versione dei fatti. Purtroppo, nei giorni successivi, la giovane vittima perse la vita.
Nel corso del processo, istruito davanti al Tribunale di Ragusa, è emerso come la donna stesse camminando in mezzo alla carreggiata, nell’oscurità più totale, circostanza che ha rappresentato un elemento concausale nella dinamica del tragico evento. La richiesta del pubblico ministero era stata superiore alla condanna.
La giudice monocratico, Gemma Occhipinti, pur riconoscendo la colpevolezza di C.G. per il reato di omicidio stradale, ha accolto la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche presentata dalla difesa, rappresentata dagli avvocati Giovanni Di Pasquale e Alessandro Ingala del Foro di Ragusa. La sentenza ha, infatti, ritenuto che la tragedia non fosse da attribuire esclusivamente alla condotta dell’imputato, ma fosse in parte addebitabile ad altri fattori concomitanti, tra cui la condotta imprudente della vittima.
Per questi motivi, il Tribunale ha inflitto a C.G. la pena di due anni di reclusione, concedendo allo stesso la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena. La sentenza, pur riconoscendo la gravità dell’accaduto e la responsabilità dell’imputato, ha, dunque, tenuto conto del concorso di colpa e delle particolari dinamiche che hanno portato alla tragica morte della giovane donna. In sostanza è stata riconosciuta all’imputato l’attenuante speciale dell’art. 589 bis, comma 7, che ricorre quando l’evento è dipeso anche dalle condotte della persona offesa o di altre persone.
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