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L’ora Legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

Di che cosa si occupa l’art. 45 Cost.?
Tempo di lettura: 2 minuti

L’articolo in questione delinea lo “statuto costituzionale” di due forme particolari di impresa: quella cooperativa (primo comma) e quella artigiana (secondo comma).
Al primo comma, si prescrive che: “la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”. L’entrata in vigore della Costituzione, nel 1948, pochi anni dopo l’ingresso, nel nostro ordinamento, del Codice Civile (1942), rivoluziona il settore delle società cooperative. L’elemento determinante è dato dallo scopo mutualistico, vale a dire la fornitura, ai membri della società cooperativa, di beni, servizi od opportunità lavorative a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato e dalla mancanza di “speculazione privata”, in altre parole senza scopo di lucro. La funzione sociale, quindi, rappresenta il fulcro della definizione costituzionale del fenomeno cooperativo.
La legge ordinaria, come prevede la seconda parte del comma in esame, ha il compito di disciplinare tutti gli aspetti essenziali legati alla materia cooperativa.
Per quanto concerne l’artigianato, il secondo comma prevede che: “la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato”. Nel primo capoverso, viene posta una norma di principio, assegnando al legislatore ordinario il compito di disciplinare la materia. La legge definisce l’impresa artigiana imponendo una serie di requisiti: innanzitutto che rispetti dei limiti dimensionali, che il lavoro venga svolto prevalentemente dall’imprenditore artigiano, anche manualmente ed inoltre che sia deputata all’attività di produzione di beni e prestazione di servizi, escludendo le attività agricole e commerciali. Tutto ciò comporta un prezzo più elevato dei prodotti rispetto a quelli di derivazione industriale e, quindi, la necessità di predisporre forme maggiori di tutela a favore della categoria.
In conclusione, possiamo affermare che l’art. 45 Cost. tutela le posizioni economicamente deboli, incentivandone la diffusione, rispetto ai modelli economici tradizionali (imprese in senso stretto), attuando una vera e propria “strategia” solidale, basata sulla funzione sociale ed evitando forme di lucro aggressive in contesti “fragili”.

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