Cerca
Close this search box.

Assenza ingiustificata del lavoratore. Ebt Ragusa chiarisce le novità

Tempo di lettura: 2 minuti

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto operanti nell’area iblea che l’Inps ha illustrato le novità introdotte dal comma 7-bis, art. 26, D.Lgs. n. 151/2015, così come modificato dall’art. 19 della Legge n. 203/2024. In base a quanto previsto dalla norma in argomento, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto ad hoc dal Ccnl applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre 15 giorni, il datore di lavoro ha l’obbligo di darne comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
In tale fattispecie, il rapporto di lavoro si intende risolto con effetto immediato e non si applicano le formalità previste per le dimissioni volontarie del lavoratore (comunicazione e la sua eventuale revoca, a pena di inefficacia, in via telematica, nonché il preavviso). Per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro in commento, il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Inoltre, se la risoluzione del rapporto di lavoro si riferisce ad un contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del ticket di licenziamento, in quanto tale cessazione non fa sorgere il diritto alla NASpI. “La risoluzione contrattuale – sottolineano dal consiglio direttivo dell’Ebt presieduto da Gregorio Lenzo – può non essere applicata nel caso in cui il lavoratore dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza. Nell’ipotesi in cui il lavoratore dia effettivamente prova dell’impossibilità sopravvenuta, oppure l’Inl accerti in via autonoma la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, non trova applicazione la risoluzione del rapporto di lavoro prevista dall’art. 19 in commento. Solo in tale fattispecie l’Inl provvederà a comunicare l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore che al datore di lavoro, il quale sarà tenuto agli adempimenti in materia di obblighi contributivi”. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla sede Ebt di via Roma 212 a Ragusa, telefono 0932.622522.

559353
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

UTENTI IN LINEA
Torna in alto