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Sicurezza sul lavoro: la formazione per i dipendenti

Tempo di lettura: 2 minuti

Tutti i lavoratori, in base a quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre del 2011, hanno l’obbligo e il diritto di seguire un percorso di formazione relativo alla sicurezza sul lavoro. Tale percorso si articola in due moduli: uno viene definito di formazione generale, mentre l’altro viene definito di formazione specifica. Ne parliamo in maniera più dettagliata nelle prossime righe.

Il modulo di formazione generale

Il modulo di formazione generale deve avere una durata pari almeno a 4 ore. I contenuti che lo caratterizzano sono uguali per tutti i destinatari: in altre parole, essi non cambiano in funzione delle caratteristiche o del settore Ateco a cui appartiene l’azienda da cui provengono i fruitori del corso. Nel novero dei contenuti che vengono trattati dal modulo di formazione generale ci sono i concetti di danno, rischio, protezione e prevenzione, un’analisi degli organi di vigilanza, i diritti e i doveri dei lavoratori, le modalità di organizzazione della prevenzione in azienda e le procedure di assistenza e controllo. Questo modulo può essere erogato, e dunque seguito, anche tramite la modalità e-learning.

Le caratteristiche del modulo di formazione specifica

Il modulo di formazione specifica, invece, ha una durata variabile, che dipende dai rischi correlati al settore a cui appartiene l’azienda e alle mansioni dei lavoratori. Per le aziende che vengono classificate a rischio basso, questo modulo ha una durata di 4 ore, e può essere erogato anche con la modalità e-learning; per le aziende che vengono classificate a rischio medio, la durata è di 8 ore; per le aziende che vengono classificate a rischio alto, la durata è di 12 ore. In tutti i casi, il modulo di formazione specifica tratta le procedure di lavoro e i rischi correlati all’attività lavorativa.

Gli altri corsi

La parte generale e la parte specifica dei corsi obbligatori sulla sicurezza sul lavoro non sono comunque gli unici a dover essere frequentati dai lavoratori, che in alcuni casi sono tenuti a sottoporsi anche a una formazione supplementare, a seconda delle mansioni svolte: un esempio è quello relativo alla formazione necessaria per l’impiego di attrezzature particolari, come gli apparecchi di sollevamento, le piattaforme elevabili PLE e i carrelli elevatori, previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio del 2012. Non vanno dimenticati, poi, i corsi di aggiornamento sicurezza, a loro volta obbligatori.

Cosa prevede la legge sui corsi per la sicurezza sul lavoro

Secondo l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre del 2011, i datori di lavoro sono tenuti a garantire ai propri dipendenti un aggiornamento della formazione dedicata alla sicurezza sul lavoro almeno una volta ogni 5 anni, per una durata minima di 6 ore. Sia la durata minima che la cadenza degli aggiornamenti sono le stesse per qualunque settore Ateco. Lo stesso Accordo Stato Regioni stabilisce che sia la formazione generale che la formazione specifica per le aziende classificate a rischio basso possono essere erogate tramite la modalità e-learning, che è consentita anche per l’aggiornamento. In ogni caso, i docenti che si occupano della formazione devono essere in possesso di una qualifica ad hoc.

La partecipazione è obbligatoria

I lavoratori sono obbligati a partecipare ai corsi riguardanti la sicurezza sul lavoro, e non possono rifiutarsi di frequentarli. Il riferimento normativo in tal senso è rappresentato dal D. Lgs. n. 81 del 2008, e in particolare dalla lettera h del comma 2 dell’articolo 20, in cui si specifica che i lavoratori sono tenuti a frequentare i programmi di addestramento e di formazione che vengono garantiti dai datori di lavoro. È legittima la formazione tramite i corsi interaziendali, anche se l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre del 2011 non ha specificato con precisione quali siano le circostanze nelle quali si possa ricorrere o meno a tale formula organizzativa.

La formazione interaziendale

Di conseguenza, si può ricorrere alla formazione interaziendale per garantire ai lavoratori la possibilità di seguire i percorsi formativi previsti dalla legge, tenendo conto del fatto che spesso, in una singola azienda, è impossibile organizzare attività formative ad hoc con il coinvolgimento di un numero minimo di dipendenti appena assunti. Resta il fatto, però, che la formula interaziendale non permette di articolare i contenuti in funzione delle particolari peculiarità di ciascuna azienda.

 

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