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L’ora Legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

L’art. 39 Cost. definisce l’ambito della libertà sindacale. L’articolo in questione fu concepito dal Costituente secondo una certa visione del ruolo delle organizzazioni sindacali, viste come soggetti chiamati a svolgere un ruolo fondamentale in sede di definizione delle condizioni di lavoro.
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Composto da quattro commi, il primo prevede che: “l’organizzazione sindacale è libera”, riconoscendo nel sindacato una manifestazione associativa rientrante nella sfera dell’autonomia privata. Questa proclamazione di libertà sindacale implica il riconoscimento della libertà di costituire una pluralità di associazioni sindacali per ogni categoria economica e professionale e di aderirvi o meno, essendo riconosciuta costituzionalmente anche la libertà sindacale negativa.
Per quanto riguarda i tre commi successivi, occorre leggerli in combinato disposto.
“Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge”. Ciò viene stabilito dal primo capoverso dell’articolo in esame, che prescrive come unico obbligo per i sindacati quello della registrazione presso gli uffici.
Sì richiede alle organizzazioni sindacali di darsi un ordinamento interno a base democratica, ciò lo dispone il terzo comma, dell’articolo 39: “è condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica”.
Il quarto comma statuisce che: “i sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”.
Su questi ultimi tre commi è bene fare una precisazione: nessun sindacato si è mai registrato, per cui questi tre commi sono stati fondamentalmente disattesi e le associazioni sindacali, così come i partiti politici, agiscono come enti di fatto, vale a dire come un complesso organizzato di persone e di beni diretto alla realizzazione di uno scopo che non ha ottenuto il riconoscimento ed è quindi privo di personalità giuridica (l’attitudine ad essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive.). Con la registrazione, le organizzazioni sindacali, sarebbero diventate delle associazioni dotate di personalità giuridica ed avrebbero potuto stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia erga omnes, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori appartenenti alla categoria interessata dal contratto, indipendentemente dalla loro iscrizione o meno. Tutto ciò è stato determinato dalla diffidenza di larga parte dei sindacati verso ogni forma di controllo dei pubblici poteri; di conseguenza i sindacati sono rimaste delle associazioni non riconosciute, in grado di stipulare contratti collettivi di lavoro con un’efficacia limitata alle sole parti contraenti, cioè ai soli iscritti. Nella realtà, grazie alla forte rappresentatività dei sindacati stipulanti spesso sono riusciti a conseguire un’applicazione generale dei contratti collettivi, che va al di là dei soggetti aderenti.
In conclusione, l’art. 39 Cost. sceglie di attribuire piena libertà ai sindacati in considerazione del loro importante ruolo di salvaguardia dei lavoratori ed in opposizione a quanto accadeva sotto il regime fascista, in cui vi era un solo sindacato, soggetto a forti controlli da parte del potere esecutivo.

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