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L’ora Legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

Cosa afferma il trentatreesimo articolo della Costituzione della Repubblica Italiana?
Tempo di lettura: 2 minuti

Composto da 7 commi, al primo prevede che: “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”. Il contenuto di tale comma non deve sembrare così scontato, dato che sono ben noti i regimi autoritari e totalitari che, applicando la censura, hanno deliberatamente imposto nuove dottrine e condannato aspramente i trasgressori.
L’arte e la scienza, pertanto, sono tutelate dalla Costituzione rispetto ad indebite ingerenze da parte del Stato; non può esistere un’arte o una scienza di Stato, anzi, all’artista od allo scienziato è concessa massima libertà di espressione. L’arte e la scienza rappresentano il presupposto per la libertà di insegnamento, che consiste nel garantire al docente l’assoluta autonomia circa gli indirizzi culturali da seguire. In altri termini, il docente ha il diritto di scegliere il metodo didattico che ritiene più opportuno e di esprimere le teorie contenute in tale metodo.
“La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”, ciò è quanto recita il secondo comma dell’art. 33 Cost.. La Repubblica ha il dovere di dettare le linee guida riguardanti l’istruzione, garantendo gratuitamente un livello minimo di preparazione dei giovani, mediante la cosiddetta “scuola dell’obbligo”, senza la quale si ritiene che un cittadino non possa essere in grado di partecipare all’organizzazione economica, sociale e politica di un Paese.
Lo Stato ha l’obbligo di istituire delle scuole per tutti gli ordini e i gradi, tuttavia, non detiene il monopolio assoluto dell’istruzione. Qui entra in gioco quanto affermato dal terzo comma dell’articolo in questione: “enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”. Si consente lo sviluppo di un sistema parallelo, libero nelle forme organizzative e nei contenuti, purché non comporti dei “costi” per lo Stato. A quest’ultimo proposito, è acceso e ricorrente il dibattito sul loro finanziamento o meno da parte dell’apparato statale. Un primo orientamento sostiene che esso impone il divieto di concedere qualsiasi forma di finanziamento pubblico alle scuole private. Di altro parere coloro che sostengono che la locuzione esclude il finanziamento diretto dell’iniziativa privata, ma concede allo Stato la possibilità di sostenere gli istituti privati attraverso la concessione di facilitazioni fiscali.
Il terzo comma si ricollega a quanto prescritto dal quarto: “la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali”. Lo Stato ha il dovere di definire i programmi (comuni con le scuole pubbliche) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi nazionali definiti a livello ministeriale. Le scuole private “parificate” sono in grado di rilasciare titoli di studio con valore legale, nel rispetto di una serie di obblighi che vanno dall’accoglienza di ogni tipologia di studente alla stesura di un programma educativo in armonia con quanto previsto dalla legislazione nazionale.
Il quarto capoverso si occupa degli esami e stabilisce che: “è prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”. La ragione dell’obbligo dell’esame di Stato va rinvenuta nella necessità di garantire serietà ed imparzialità negli studi, così da raggiungere un elevato livello di scolarizzazione (diminuzione dell’analfabetismo funzionale).
Di università si occupa il penultimo comma dell’art. 33 Cost., recitando: “le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”; si riconosce il diritto di chi gestisce tali strutture di adottare degli ordinamenti autonomi entro i limiti imposti dalla legge. In tale contesto, assume particolare importanza la potestà statutaria riconosciuta dal legislatore a garanzia dell’autonomia universitaria. Lo Stato esercita un “potere di controllo” ma solamente per quanto concerne il rispetto dei princìpi di legalità e di trasparenza di tali enti.
Infine, l’ultimo comma, il settimo, dell’articolo studiato, introdotto con la legge costituzionale n. 1/2023, si interessa dello sport. “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”, la formulazione richiama l’art. 2 Cost., lasciando trasparire la visione dell’attività sportiva, nella sua più ampia accezione (in tutte le sue forme), come realtà che preesiste al sistema statuale e che anzi va promossa e tutelata. Dalla lettura di quest’ultimo comma derivano tre impostazioni, tra loro equidistanti: il “valore educativo”, legato allo sviluppo della persona; il “valore sociale” connesso alla sfera aggregativa ed inclusiva del soggetto e la “promozione del benessere psicofisico”, condizione di ottimale percezione generale ed immediata del proprio corpo, associata ad un tono corporeo positivo.
Per concludere, tale articolo si preoccupa di garantire e favorire la formazione del singolo, affinché questo possa partecipare attivamente e con spirito critico alla “vita” dello Stato, non solo attraverso l’istruzione, ma anche mediante lo sport, ottimo strumento di aggregazione, sviluppo e benessere dell’individuo.

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2 commenti su “L’ora Legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca”

  1. La ‘scuola dell’obbligo’, giustamente riportata nell’articolo fra virgolette, in realtà non presuppone nessun obbligo inteso come frequentare un istituto scolastico.
    Esiste il diritto e dovere del genitore ad istruire ed educare i propri figli, diritto che si è scordato completamente in ottica di soddisfare le proprie ambizioni economiche o di emancipazione, salvo casi di reale necessità legata alla sussistenza.

    I figli si fanno, si parcheggiano dalla tenera età e si riempiono crescendo di tutte le attività possibili extrascolastiche non potendoli lasciare soli, delegando e non controllando ogni aspetto della sua formazione a perfetti estranei che, per ovvi motivi, trasmetteranno i loro punti di vista, non quelli tramandati dalla famiglia, quasi sempre aderenti alla realtà dominante del momento.
    Il peggio, che i genitori a loro volta daranno ascolto ai bambini che introducono a casa ‘insegnamenti’ di un certo tipo, tradendo gli insegnamenti dei loro genitori, e si adegueranno pure loro al tutto pensando di essere arcaici e non politically correct, dando potere di opinione al bambino e non correggendolo su certe amenità per il suo stesso bene.

    Dall’altra parte, la società sta comprendendo sempre più, che l’istruzione scolastica stia in realtà diventando una sorta di luogo dove si incanalano nelle ingenue testoline ideologie legate a programmi politici o obiettivi di agende europee che nulla hanno a che fare con l’insegnamento, sottraendo tempo alle vere materie.

    Già prima era insopportabile dover digerire una lettura della storia in chiave laica e faziosa, unita a teorie evoluzionistiche che non vengono dichiarate appunto come quello che sono, mai comcomprovate, ora ancora peggio con ambientalismo, cambio della lingua italiana in nome delle pari opportunità, cancellazione identitaria culturale in nome dell’inclusione e quant’altro.

    E, soprattutto negli ultimi anni, si è visto come la censura e la gogna pubblica impediscano inoltre agli insegnanti non allineati di veder applicato anche questo articolo della costituzione, oltre ad altri che già sappiamo.

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