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L’ora Legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

Il diritto alla salute è tutelato dall’art. 32 Cost., nel quale viene rappresentato sia come diritto individuale sia come interesse della collettività.
Tempo di lettura: 2 minuti

L’articolo in questione è composto da due commi. Al primo, si stabilisce che: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Il diritto alla salute viene perciò inteso come diritto alla complessiva situazione di integrità psico-fisica, sia nel senso di poter avere trattamenti medici di prevenzione e cura sia nel senso di poter godere di un ambiente di vita e lavoro salubre. A tal proposito, la Corte Costituzionale lo identifica come un “diritto primario e fondamentale a cui viene imposta piena ed esaustiva tutela”. Di fatto, l’eventuale lesione di tale diritto può dar luogo al risarcimento del danno. La Repubblica, mediante i propri soggetti pubblici (Stato, Regioni, Province e Comuni) interviene, direttamente ed indirettamente (strutture ospedaliere private-convenzionate), per rendere questo diritto effettivo, attraverso l’istituzione di apposite strutture assistenziali. L’impegno è quello di garantire le condizioni minime di salute e di benessere dell’individuo indipendentemente dalle condizioni economiche in cui versa (cure gratuite agli indigenti). Tutto ciò ha portato alla nascita, nel 1978, del Servizio Sanitario Nazionale.
“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”, ciò viene previsto dal secondo comma dell’articolo esaminato che introduce il tema dei trattamenti sanitari obbligatori. Tale comma è molto importante perché si occupa della libera autodeterminazione del malato in merito al trattamento sanitario, prevedendo oltre che una riserva di legge statale, anche un limite di contenuto alla legge, rappresentato dal rispetto del limite irriducibile della persona umana. In altri termini, non vi è alcun obbligo di sottoporsi a determinati trattamenti sanitari, se non mediante consenso; quest’ultimo può essere superato solo nei casi espressamente previsti dalla legge e sempre nel rispetto della persona umana. Entriamo, quindi, nella seconda accezione del diritto alla salute, inteso come interesse della collettività, in cui, oltre a determinate ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, vi rientra tutta l’attività di prevenzione che i soggetti pubblici sono tenuti a garantire, soprattutto nel settore delle malattie infettive, nonché gli interventi limitativi dell’esercizio di alcune libertà costituzionali per motivi sanitari (es. COVID-19). Anche la Corte Costituzionale si è espressa sul punto, ritenendo compatibile con l’art. 32 Cost la legge impositiva di un trattamento sanitario, quando quel trattamento sia finalizzato, non solo a migliorare o a mantenere lo stato di salute del singolo assoggettato, ma anche a preservare la salute degli altri componenti della società.

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3 commenti su “L’ora Legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca”

  1. Diritto ed interesse sono parole di peso ed importanza diverse.
    Inoltre, tutte le misure restrittive in tema covid, è incontestabile, sono state politiche e non sanitarie, sulla base di alcuna evidenza scientifica.

    Inoltre, esistono carte di rango superiore alla costituzione, ratificate dall’Italia, quali, ad esempio, la carta di Nizza, dichiarazione dei diritti dell’uomo e la convenzione di Oviedo.

    Tamponi, mascherine e quant’altro, non potevano legalmente precludere un’assistenza sanitaria o qualsiasi altra tipologia di servizio, in quanto si è trattato di abuso di potere ed omissione di atti d’ufficio (querele a iosa in quel periodo…).

    Nessun dpcm può imporre divieto di spostamento, solo un giudice può rinchiudere in casa un singolo e non la collettività, non vi è e non vi potra mai essere obbligo di mostrare autocertificazioni comprovante stato di salute e motivazioni di spostamento alle forze dell’ordine, che sono tenute solo all’identificazione di una persona e alla verbalizzazione di un reato (e quanto sopra, non lo è).

    Autocertificazioni, consensi, ricatti. Nessuno vede che senza il consenso del gregge non potevano fare nulla? Avete ceduto potere a chi non ne aveva.

    Scelte politiche, non sanitarie, ricordiamolo. E violazione di trattati sovranazionali.
    E pure la Corte costituzionale, dovrebbe agire su basi scientifiche e non politiche.

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  2. Amo Modica, internati sulla base delle evidenze.
    Oggi, invece, l’unica evidenza e che si e trattato di una truffa colossale.

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