Lo scorso aprile era stata istituita una Commissione interministeriale che avrebbe dovuto analizzare la situazione del sistema del contenzioso tributario e formulare proposte concrete per ridurre l’arretrato accumulato e la durata dei processi. Se la durata del procedimento è una questione interna al processo stesso, per quanto riguarda l’arretrato accumulato, i fattori che lo hanno determinato sono di varia origine. Il riordino del sistema delle commissioni tributarie, con la soppressione della Commissione tributaria centrale, ha generato un eccesso di contenzioso a carico delle Commissioni tributarie regionali, che non è stato semplice da gestire per un sistema così snello. “Ma la corposa relazione finale redatta dalla Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria e consegnata ai ministri della Giustizia e dell’Economia, che affronta puntualmente tutti gli aspetti del contenzioso che necessitano di revisione, presenta alcuni punti che lasciano molto perplessi”. A dirlo è il presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, che chiarisce quali sono gli aspetti in questione: il mantenimento della gestione dell’organizzazione degli uffici in capo al Mef e la considerazione che l’attuale istituto della mediazione non abbia necessità di introdurre uno specifico organo che sia terzo rispetto alle parti, come avviene per la mediazione civile. “Con riferimento al primo punto – sottolinea Paolino – Anc ha sempre mantenuto una posizione ferma: non è possibile, anzi è in contrasto con le norme costituzionali che garantiscono la terzietà e l’indipendenza dell’organo giudicante, lasciare la gestione del processo tributario nelle mani del ministero dell’Economia e delle Finanze ed è assolutamente necessario il passaggio verso la presidenza del Consiglio dei ministri. Per ciò che riguarda la mediazione, invece, come anche la relazione ricorda, in fase di audizione molti dei soggetti interpellati (tra cui Anc) hanno manifestato la necessità di incaricare un organo di mediazione la cui distanza rispetto alle parti sia simmetrica, per garantire il corretto svolgimento di questa fase del contenzioso. La commissione ha ritenuto di non prendere in considerazione questa ipotesi motivando la decisione con l’aggravio dei costi che sia il contribuente che l’amministrazione andrebbero a sopportare mettendo in evidenza la difficoltà della creazione di strutture ex novo. A questo rilievo si può controbattere proponendo l’impiego di strutture già esistenti, previste per la mediazione civile con l’introduzione in seno alle stesse della specifica figura di mediatore tributario”.
- 26 Dicembre 2024 -